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CASSA AMMENDE, TROPPE SOMME INUTILIZZATE 

                  

Nel bilancio della Cassa ammende c'è una cospicua presenza di somme non utilizzate. Somme che appaiono sovrabbondanti rispetto alla capacità di utilizzazione ai fini istituzionali previsti dalla legge. Ma ci sono altre criticità che devono essere rimosse. Lo ha ammesso la Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato, nel testo della deliberazione n. 14 del 9 luglio 2008, con la quale ha rilasciato gli esiti dell'indagine effettuata sulla Cassa ammende, un ente dotato di personalità giuridica propria e con amministrazione da svolgersi secondo le norme della contabilità di Stato (cfr. articolo 4 della legge n. 547/1932).

 

 

Attualmente le finalità proprie indicate dalla legge consistono essenzialmente negli interventi di assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e degli internati, per la realizzazione di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati, anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.

Per la Corte, ancora oggi l'organizzazione della Cassa e la sua normativa contabile «risentono di una ancora non chiarita ambivalenza in ordine all'effettiva applicazione delle regole che presiedono agli organismi dotati di autonomia ovvero della piena applicazione delle regole della contabilità di stato. Il riferimento della magistratura contabile è alla mancanza di un organo di controllo assimilabile al Collegio dei revisori o ad «altro organo monocratico similare». Tuttavia, ha rilevato la Corte, sussistono altre criticità. I giudici contabili hanno infatti puntato il dito sul parziale utilizzo delle somme a disposizione anche a causa del ritardo con il quale si è addivenuti alla regolamentazione e all'avvio effettivo dell'attività di valutazione dei progetti da finanziare, alla loro estensione tuttora parziale e limitata ai soggetti pubblici istituzionali, quali sono gli istituti e i servizi penitenziali, pur prevedendo la legge la possibilità del finanziamento di progetti presentati da soggetti privati, per gli interventi di assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e degli internati, nonché per i programmi che tendono a favorire il loro reinserimento sociale anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione. La Corte vede comunque favorevolmente l'istituzione di due nuovi organismi di controllo che «dovrebbero agevolare la realizzazione di un'attività di verifica dei risultati ottenuti».

 

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